L’attività venatoria nella Regione Abruzzo è regolata dalla Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004.
Tale attività può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di:
- licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi derivante dall’uso delle armi;
- polizza assicurativa per gli infortuni corredati all’esercizio dell’attività venatoria;
- tesserino venatorio regionale;
- tesserino di abbattimento;
- attestato di versamento della tassa regionale di concessione.