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Statuto comunale

Lo statuto del comune di Montenerodomo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 2005 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 55 speciale del 13 maggio 2005.

Statuto del comune di Montenerodomo


 

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune è un Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità nei rapporti con lo Stato, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà

Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità;
b) il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
c) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione;
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato;
e) la promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
f) il rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
g) il riconoscimento delle pari opportunità fra i sessi;
h) la prestazione dei servizi di assistenza sociale e di attività rivolta all'infanzia, agli anziani, agli inabili, agli invalidi ed ai socialmente emarginati.
i) La promozione e l'incentivazione di attività sportive dilettantistiche, ricreative, culturali e turistiche;
j) La promozione di scambi culturali e sociali della popolazione comunale con altre comunità;
k) ogni altra finalità pubblica utile alla crescita della popolazione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e della trasparenza.

Art. 3
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, da Rione Fonticelle, dalle frazioni Bosco Barone, Calazzoni, Casale, Lago Saraceno, Marangola, Selvoni, Schiera, Tre Confini e Verlinghiera.
2. Il territorio comunale si estende per 29,9 chilometri quadrati a confine con i comuni di Torricella Peligna, Pennadomo, Civitaluparella, Pizzoferrato, Gamberale, Palena, Lettopalena e Colledimacine.
3. Il Palazzo civico, Sede comunale, è ubicato in Piazza Benedetto Croce.
4. Le adunanze degli organi elettivi e collegiali hanno luogo presso la Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, per determinazione del Sindaco.
5. La modifica della denominazione delle frazioni, dei Rioni e della Sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 4
Albo Pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo municipale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di COMUNE DI MONTENERODOMO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10.01.1984.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 10.01.1984.
3. Il Sindaco e/o la Giunta Municipale possono autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse o vi sia la partecipazione del Comune.

Art. 6
Santo Patrono
1. Il comune di Montenerodomo riconosce quale proprio patrono San Fedele da Sigmaringa.
2. Il 24 aprile è considerato giorno festivo.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione, è legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Consiglio Comunale: competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La presidenza del consiglio è attribuita al Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. La composizione, l'elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.

Art. 9
Sessioni e convocazioni
1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori fissando il giorno dell'adunanza secondo le norme del regolamento.
2. Gli adempimenti previsti al primo comma, in caso di assenza del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
3. La convocazione dei consiglieri viene fatta con avvisi scritti che contengono l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio indicato da ciascun Consigliere nell'ambito del territorio comunale di Montenerodomo. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
5. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
7. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima dell'adunanza.
8. E' consentita l'integrazione dell'elenco degli oggetti da trattare fino a 24 ore prima della seduta.
9. Gli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale devono essere affissi all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la seduta, salvo diverso termine prescritto dalla legge.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare.
12. La prima convocazione del Consiglio Comunale dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
13. in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato
1. Nella prima seduta consiliare sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche sulla base di nuove esigenze e problematiche che dovessero emergere.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo è facoltà del Sindaco presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 11
Le commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni.
2. Con apposito regolamento verrà disciplinato il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 12
I Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità e ad essa costantemente rispondono;
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere di maggioranza che ha avuto più consensi in sede di elezione amministrativa. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età;
3. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute consiliari
ordinarie per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto con deliberazione di
Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito di avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli, ai sensi
dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo. Il
Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro 20 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Scaduto questo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di accesso agli atti e documenti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In caso di inadempienza tutte le notificazioni s'intenderanno eseguite dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 14
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo secondo quanto previsto nel regolamento e ne
danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del
nome del Capogruppo.
2. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste presenti alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 15
Giunta municipale
1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa; collabora con il Sindaco al governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 16
Elezioni e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli
indirizzi generali di governo, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di
candidabilita, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti
e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 17
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non
inferiore a due e non superiore a quattro.
2. Gli Assessori, se esterni al Consiglio, possono partecipano alle sedute di consiglio ed
intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 18
Cessazione dalla carica di assessore
1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione e revoca da parte del Sindaco.
2. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
3. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Le dimissioni e la revoca hanno effetto, rispettivamente, dalla data di presentazione e da quella di notifica del provvedimento all'interessato.
4. Restano ferme le ipotesi di decadenza, rimozione e sospensione previste e regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Dell'avvenuta cessazione dalla carica il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla vacanza, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 19
Funzionamento ed organizzazione della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco è presieduta dall'Assessore più anziano di età.
3. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.
5. Il Sindaco ha facoltà di rilasciare deleghe agli Assessori. Delle deleghe rilasciate deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 20
Attribuzioni
1. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti amministrativi che non rientrano nella competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di governo e delle funzioni amministrative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti o persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetti dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone l'accettazione e/o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
k) esercita funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro;
o) approva il P.E.G.;
p) autorizza la resistenza in giudizio.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono di regola assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolte.
3. I componenti hanno l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dalla sala delle adunanze ove si tratti di deliberazioni che riguardano in modo esplicito interessi propri, del coniuge e di altri loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono mediante i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute è curata dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio, nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22
Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad eccezione delle ipotesi in cui le leggi o gli Statuti di enti prevedano la rappresentanza della minoranza consiliare.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, è, inoltre, competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni della popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri si auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) ha facoltà di delega;
d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
e) convoca i comizi per i referendum consultivi;
f) adotta le ordinanze ordinarie;
g) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità sanitaria locale;
h) emana ordinanze con tingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
i) nomina il Segretario Comunale e ne valuta l'attività;
j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
k) autorizza l'introduzione o la resistenza ad un'azione giudiziaria ed ha la rappresentazione del Comune in giudizio.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto informale le convocazione della Giunta e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le
sue funzioni in caso di assenza o impedimenti;
2. gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni
sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 27
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Qualora la mozione venga approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Art. 29
Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2. il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale;
3. lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
4. il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 30
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
2. può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Su richiesta formula parere ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri;
3. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione di deliberazioni della Giunta e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca o mozioni di sfiducia;
4. roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

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